Caduta da bici buca stradale: La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 6034 del 13 marzo 2018, ha fornito interessanti precisazioni in merito al risarcimento danni da caduta a causa di buca stradale.
La pronuncia in commento trae origine dal ricorso in Cassazione presentato da un Comune, convenuto in giudizio da un cittadino che aveva richiesto il risarcimento dei danni per le lesioni subite a seguito della caduta da una bicicletta a causa di una buca stradale.
Il caso ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere il ‘risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate a causa di una caduta dalla bicicletta per omessa manutenzione stradale’.
Nello specifico il danneggiato, percorrendo assieme ad altri ciclisti una strada comunale, aveva perso l’equilibrio ‘a causa della presenza di buche e pietrisco, così da cadere in terra e riportare lesioni personali’.
La sentenza emessa dal Tribunale di prime cure, aveva rigettato la domanda risarcitoria ma la sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello.
In sede di Appello, si era infatti ritenuto sussistente il concorso di colpe tra ciclista e Comune nella causazione del sinistro, pari al 50% in capo a ognuno, condannando l’amministrazione comunale al risarcimento, liquidato in € 28.000,00.
La Corte di Appello, aveva ritenuto dunque applicabile l’art. 2051 c.c., sussistendo un effettivo potere di controllo da parte dell’amministrazione convenuta sulla strada di sua proprietà, adiacente al tratto di pista ciclabile.
Si era inoltre accertato il nesso di casualità tra la condizione anomala del manto stradale e la caduta del ciclista dalla bicicletta, a causa di buche localizzate a centro strada, senza segnalazioni di pericolo.
Il Comune, invece, a propria discolpa, non aveva invece offerto la prova del caso fortuito, consistente nell’eccezionalità e imprevedibilità del comportamento dell’utente della strada, tale da risultare ‘causa sopravvenuta idonea da sola a provocare l’evento’.
Ritenendo la sentenza di Appello ingiusta, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione.
In tale sede il Comune ha contestato la decisione, ritenendo che il ciclista non avesse prestato il dovuto livello di attenzione, diligenza e prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava, essendo la buca di dimensioni tali da risultare visibile ad una distanza compatibile con la possibilità di attuare uno spostamento e aggirare facilmente il pericolo.
Su tale punto la Cassazione ha controbattuto sostenendo che l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione.
Basandosi su tali principi la Corte di Cassazione ha ritenuto, di non poter aderire alle motivazioni addotte dal Comune, accogliendo il relativo ricorso solo per quanto riguarda la liquidazione del danno.
In pronuncia, gli Ermellini, inoltre osservavano che la Corte d’Appello aveva dato peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., tenendo conto, ‘sia delle considerazioni di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all’ora e alle modalità dell’accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze’, giungendo a ritenere sussistente un concorso, paritario, di responsabilità’.
La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover ugualmente annullare la sentenza e rinviare la causa alla Corte d’Appello, ritenendo che il giudice del precedente grado di giudizio non avesse correttamente liquidato il danno in favore del ciclista.