Caduta durante concerto : Negli Stadi o negli Auditorium italiani, c’è sempre una gran folla che assiste agli spettacoli dei propri idoli, musicali e non.
Spesso, per economia, questi spettacoli non vengono concepiti all’insegna della sicurezza e della tutela dello spettatore ed è così possibile che serate piacevoli e spensierate si trasformino in un vero e proprio incubo.
È quello che è successo ad un’anziana donna che, spintonata dalla folla all’ingresso di un Auditorium comunale – complice la scarsa illuminazione, la mancanza di transenne o corridoi di accesso e l’assenza di personale dedito alla sicurezza – è caduta sulla scalinata riportando gravi lesioni e postumi permanenti.
Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistere un concorso di colpa nella misura del 75% in capo alla danneggiata stessa che aveva presentato ricorso avverso il Comune organizzatore dell’evento per chiedere il risarcimento dei danni subiti.
La Corte d’Appello, da una parte aveva riconosciuto una condotta colposa in capo al Comune per non avere posto in essere tutte le misure idonee ad evitare un tale evento pericoloso, predisponendo, per esempio, transenne o corridoi di accesso o personale di sicurezza, alla luce soprattutto della notorietà del personaggio e del fatto che l’ingresso fosse gratuito e libero.
Dall’altra parte, però, aveva sostenuto che la stessa ricorrente “si era volontariamente esposta al rischio di subire danni fisici “, in quanto “nel dato pacifico che l’appellata all’epoca dei fatti non era più giovane, avendo compiuto 63 anni di età, è agevole rilevare che la stessa una volta preso atto della situazione” che si era venuta a creare, avrebbe dovuto semplicemente sottrarsi alla calca e cercare di mantenersi indenne, magari tenendosi in disparte.
Con tale tesi, però, la Corte, ascrivendo la caduta della signora alla sua quasi totale responsabilità, per assurdo, svuotava di significato la responsabilità del Comune.
Di contro, gli Ermellini con sentenza n. 19993/2016 osservano che, alla luce degli elementi di fatto (carenza di luce, folla, mancanza di misure di sicurezza), emerge una chiara e diretta responsabilità in capo al Comune che non ha agito con prudenza, cautela e diligenza.
A maggior ragione se si considera che l’Amministrazione comunale non è stata in grado di dimostrare che l’evento dannoso presentava i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità oppure che la donna ha fatto un uso anormale e così singolare della cosa da non poter essere prevedibile o prevenibile.
Gli Ermellini, infine, hanno rammentato che il Giudice è obbligato a fornire congrua motivazione sui criteri e gli indici che hanno portato a determinare un concorso di colpa così importante e significativo in capo alla danneggiata.