Caduta in strada privata : Qualora si verifichino sinistri da cui derivino lesioni personali, dovuti ad una cattiva manutenzione del suolo stradale, anche che la strada sia di proprietà privata, il risarcimento dei danni potrà essere richiesto all’Amministrazione Comunale.
E’ quanto previsto è disposto dall’ultimissima sentenza della Corte di Cassazione n. 3216/2017, che attraverso la sua massima prevede che: ‘‘E’ in colpa la Pubblica Amministrazione la quale né provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per se sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione’’.
Ne consegue che, il risarcimento dei danni patiti e patiendi potrà essere richiesto sia a chi di diritto risulta proprietario del suolo stradale e in via alternativa alla Pubblica Amministrazione, nello specifico l’Amministrazione Comunale, che di fatto ha l’obbligo di provvedere alla corretta manutenzione del suolo stradale anche qualora lo stesso costituisca pertinenza privata, se comunque lo stesso è strada di transito ad utilizzo pubblico.
Tale obbligo discende dal più elementare dovere di garantire l’incolumità degli utenti della strada.
Si prevede che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della Pubblica Amministrazione, per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area.
In conclusione, secondo i principi informatori in materia di risarcimento del danno, dettati dal Supremo Organo, il Comune deve garantire il transito in sicurezza non solo sulle strade di sua proprietà ma anche sulle strade private che siano, comunque di ‘uso pubblico’, ove per ‘uso pubblico’ si intende strada di libero passaggio da parte di qualsi voglia utente della strada.