Caduta negli spogliatoi: gli infortuni a scuola degli alunni sono sempre stati fonte di contenziosi tra il Ministero dell’Istruzione e i genitori!
Nella fattispecie i genitori di una tredicenne che era scivolata negli spogliatoi della scuola hanno chiamato in giudizio il Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla figlia a causa della caduta.
L’ente convenuto si è difeso sostenendo che l’obbligo di sorveglianza non è esercitabile in forma continuativa perché l’alunna era scivolata nel locale dello spogliatoio, posto al di fuori dei locali scolastici.
Il Tribunale di Trieste e la Corte d’appello di Trieste hanno dato ragione al Ministero, rilevando l’assenza di un rapporto causale tra l’evento e la condotta del personale scolastico.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3695 del 2016, ha però stravolto la sentenza dei primi gradi di giudizio affermando che, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale. Quindi, sorge a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c., in virtù del quale al danneggiato è imposto solo di provare che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre incombe sulla scuola l’onere di dimostrare che l’evento sia stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Si fa presente che i locali dello spogliatoio dove si è verificato l’incidente non erano all’interno dell’edificio scolastico ma appartenevano ad un centro polisportivo comunale; però, secondo gli Ermellini, ‘il detentore è anche custode’ e pertanto non vi può essere alcuna distinzione nelle responsabilità per l’infortunio.