Cambio di destinazione d’uso : La definizione di regolamento di condominio è data dall’art.1138 del codice civile 1° co il quale stabilisce che: quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento di condominio, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Il regolamento di condominio è molto importante in quanto rappresenta la legge interna dei condomini.
Se nel regolamento di condominio non vi sono espliciti divieti, ogni condomino può liberamente cambiare la destinazione d’uso del suo appartamento e adibirlo ad attività commerciale. Questo vuol dire che nessuno può obbligare il proprietario di un appartamento che abbia trasformato la sua unità abitativa in una pizzeria al ripristino della situazione originaria.
Limitazioni e divieti valevoli per tutti i condomini possono essere inseriti nei regolamenti di condominio, con delibera assembleare assunta con il consenso unanime di tutti i condomini e poi trascritta nei registri immobiliari.
Questo è stato ribadito recentemente dalla Cassazione la quale con con sentenza n. 21307/2016 del 20 ottobre ha statuito che solo un regolamento condominiale approvato all’unanimità può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà.
In conclusione:
Se nel regolamento di condominio non vi sono espliciti divieti, ogni condomino può liberamente cambiare la destinazione d’uso del suo appartamento e adibirlo ad attività commerciale;
Limiti e divieti possono essere inseriti nei regolamenti di condominio con delibera assembleare votata dai condomini all’unanimità.