Cancellazione ritardo volo compagnia aerea. Quando è dovuto il risarcimento del danno da parte della compagnia aerea? Il passeggero al quale viene cancellato un volo o semplicemente è vittima di un ritardo aereo ha diritto ad avere, oltre l’immediata assistenza dalle compagnie aeree, la cosiddetta “compensazione pecuniaria”, il cui ammontare è di natura forfettaria variabile a seconda dei casi.
Cancellazione ritardo volo compagnia aerea. Quando è dovuto il risarcimento del danno da parte della compagnia aerea? La disciplina normativa di riferimento è il Regolamento europeo n. 261/2004, secondo il quale gli obblighi delle compagnie aeree nei confronti del passeggero sono previsti quando il ritardo del volo rispetto all’orario di partenza soddisfa questi requisiti:
- per tutti i voli inferiori o pari a 1.500 km, il ritardo deve essere di almeno 2 ore;
- per tutti i voli intra comunitari superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 km, il ritardo deve essere di almeno 3 ore;
- per tutti gli altri voli oltre i 3.500 km, il ritardo deve essere di almeno 4 ore.
- Solo quando il ritardo supera le 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo ed ottenere il rimborso del costo del biglietto senza alcuna penale (anche per biglietti a tariffa non rimborsabile).
Più precisamente, secondo il citato Regolamento europeo, quando il ritardo sia stato maggiore di 3 ore, ogni passeggero ha il diritto ad ottenere, oltre che assistenza immediata dalle compagnie aeree, un indennizzo monetario pari a:
- 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km;
- 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
- 600,00 € per le tratte aeree che non rientrano nei due casi suddetti.
L’ammontare dell’indennizzo è dovuto non solo per i voli di linea ma anche per quelli low cost e charter. L’obbligo delle compagnie di volo di provvedere ad un risarcimento aereo sussiste in tutti i casi di:
- voli in partenza da un Paese comunitario;
- voli in partenza da un Paese non comunitario e arrivo in un aeroporto UE operati da compagnie aeree comunitarie.
E’ pur vero che se il passeggero ha subìto un danno ulteriore, rispetto al semplice disagio dovuto al ritardo, potrà ottenere un risarcimento aggiuntivo se dimostrerà il danno in questione.
Il risarcimento non è previsto nell’ipotesi in cui il danno non è imputabile alla stessa compagnia aerea, tipo caso fortuito o forza maggiore.