Una coppia ha agito in giudizio affinché fosse condannato l’albergo ove aveva soggiornato al risarcimento del danno da vacanza rovinata poiché un topo aveva morso l’attrice il penultimo giorno di ferie.
Innanzitutto il danno da vacanza rovinata trova la propria fonte normativa negli artt. 2059 ce. e 93 Codice del Consumo e nel recepimento nel nostro ordinamento dell’art. 5 della direttiva del Consiglio 5.2.1990 314/CEE.
Il danno da vacanza rovinata come affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n.7256 del 2012, consiste nel mancato godimento di una vacanza per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di un pacchetto turistico, e configura un danno, che legittima il turista a richiedere il risarcimento.
Il turista è legittimato a chiedere il risarcimento solo se il disagio patito è rilevante, ciò ovviamente sarà valutato caso per caso dal Giudice competente.
Nella fattispecie, dalle testimonianze acquisite durante il processo, è emerso che gli altri ospiti dell’albergo sentendo le urla della donna erano accorsi nella stanza e avevano visto il topo: uno dei testimoni aveva visto il graffio sulla gamba della donna e poi aveva aiutato i malcapitati a trasferirsi, con i bagagli, in un’altra stanza.
Quindi, secondo il Tribunale di Brindisi, i coniugi avevano diritto ad un risarcimento del danno subito in quanto la presenza del topo nella stanza dell’albergo aveva certamente deluso le aspettative degli attori e ciò aveva determinato un minor godimento della vacanza, infatti erano rientrati dalle ferie un giorno prima della data stabilita. E ciò sia per la moglie che è stata morsa (la quale è stata risarcita anche per la lesione), sia per il marito che ha dovuto rinunciare ad un giorno di vacanze.