Dopo diverse critiche e contestazioni mosse dall’Avvocatura italiana e nonostante la bocciatura da parte della Corte Costituzionale per eccesso di delega, il Governo neoeletto, con la Legge n. 98 che ha convertito il cosiddetto “decreto del fare” n. 69 del 2013, ha voluto reintrodurre la mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale per specifiche controversie.
Ma cosa cambia realmente rispetto alla mediazione come statuita nelle pregressa normativa dal D.Lgs. 28/2010?
L’istituto obbligatorio della mediazione resterà in vigore per quattro anni e sarà comunque sottoposto a monitoraggio ogni due anni.
Sarà obbligatoria per le materie relative a: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziaria, mentre resterà esclusa la responsabilità da sinistri stradali (precedentemente invece compresi).
Più restrittiva e più ragionevole è la norma relativa alla competenza territoriale: chi vorrà promuovere una causa potrà presentare la propria istanza solo presso gli organismi presenti nel luogo del Giudice territorialmente competente per la eventuale causa, e non, come precedentemente previsto, presso qualunque organismo “senza limitazioni territoriali” (quindi anche dall’altra parte della penisola che rendeva ardua la possibilità di parteciparvi e quindi di raggiungere l’accordo).
La presenza dell’Avvocato sarà obbligatoria durante le varie sessioni e l’accordo raggiunto a seguito della mediazione, sottoscritto dai Legali di tutte le Parti, avrà piena efficacia di titolo esecutivo, senza necessità di ulteriore omologa da parte del Tribunale.
Il procedimento di mediazione si aprirà con un incontro preliminare gratuito tra le Parti che verranno informate sulle funzioni e modalità di svolgimento della procedura e per verificare se, di fatto, vi è la possibilità di addivenire ad un accordo.
In caso di mancato accordo tra le Parti, nessun compenso sarò dovuto all’Organismo di mediazione e si potrà procedere all’azione in sede giudiziale.
In caso di accordo i compensi degli arbitri sono comunque stati limitati e risotti rispetto alle precedenti tariffe.
Ultima differenza che distingue la normativa previgente da quella attuale, riguarda il potere del Giudice che, mentre prima si limitava ad un semplice invito alle Parti ad effettuare un tentativo di conciliazione, ora, anche in sede di appello, disporrà alle Parti di rivolgersi, prima della trattazione della causa, ad un organismo di conciliazione.