Nella fattispecie la proprietaria di un auto ha convenuto in giudizio la Società Autostrade S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati alla sua automobile a seguito di un sinistro provocato da due cani presenti sulla carreggiata autostradale.
Con sentenza del 5 gennaio 2015, il Tribunale di Taranto ha individuato nell’articolo 2051 cod. civ., la norma che regola la fattispecie; tale disposizione è applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni provocati dall’omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare danno agli utenti.
Pertanto, una volta provata la presenza degli animali sulla sede autostradale ed i danni arrecati all’auto in transito a causa di tale presenza, l’ente custode dovrà rispondere!
Dalle testimonianze acquisite durante il processo, è emerso che il sinistro è stato causato dall’invasione della carreggiata da parte dei cani, quindi in conseguenza di una situazione di pericolo venutasi a determinare sul tratto autostradale in quel momento percorso dall’attrice.
Il gestore dell’autostrada, per liberarsi dalla responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito ovvero che i cani fossero stati appena abbandonati da altri utenti oppure che la velocità di guida del conducente eccedesse il limite massimo consentito.
Non è bastata invece per escludere la responsabilità della convenuta la circostanza che nel luogo del sinistro la recinzione autostradale fosse intatta, poichè il varco che ha consentito ai due cani di invadere la carreggiata si potrebbe essere creato in altro punto della rete autostradale, anche parecchi chilometri più distante rispetto al luogo dell’incidente.