Chi risponde dei danni conseguenti ad un sinistro che è stato provocato a causa della presenza del ghiaccio all’interno della carreggiata?
Vi è un consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, in base all’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Siffatta responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, consistente nell’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti neppure con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Quindi anche nel caso un’auto sbandi o una signora cada a causa del ghiaccio risponde il gestore di quella strada (Comune, Anas, Autostrade, ecc.) per il solo fatto di esercitare la custodia sul bene.
Infatti, la sola formazione di ghiaccio sulle strade in inverno non è un fenomeno dotato di imprevedibilità e repentinità tale da configurare il caso fortuito e quindi tale da escludere la responsabilità del custode per l’impossibilità di farvi fronte con tempestività.
Al danneggiato basterà dimostrare l’evento dannoso e il nesso di causalità tra questo e lo stato della strada.