Chi Vende il Coupon ne Risponde se il Consumatore non Riesce ad Utilizzarlo?

 

In questi ultimi anni, è cresciuta in maniera esponenziale la vendita di servizi (dalle cene ai massaggi) a prezzi scontatissimi nei vari siti attraverso i cosiddetti coupon.  Però iniziano anche le cause relative a questi nuovi sistemi di vendita!

Nella fattispecie una signora aveva acquistato due coupon aventi ad oggetto un soggiorno comprensivo di ingresso spa, cena e colazione. La struttura alberghiera però aveva rifiutato ben due prenotazioni nel mese di dicembre dell’attrice, nonostante fossero fatte in periodi previsti nelle condizioni di vendita del coupon, adducendo che la struttura sarebbe stata chiusa e di prenotare nel mese di marzo.

La signora, che non poteva andare in vacanza a marzo, diffidava sia la società proprietaria dell’albergo a provvedere ad adempiere al servizio per le date concordate di dicembre, pena la risoluzione del contratto, sia la società erogatrice del coupon per ottenere il rimborso.

Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza del 11 maggio 2015, ha ritenuto che il comportamento dei convenuti violasse i principi di buona fede, correttezza e lealtà imposti dal Codice del Consumo.

Inoltre, il  Giudice di Pace ha ritenuto vessatoria la clausola delle condizioni generali di vendita del coupon che stabilivano, in caso di reclamo, l’obbligo per il consumatore di attivarsi direttamente con il commerciante in quanto la venditrice del coupon si limita a vendere e fornire il coupon.

Tale clausola è da considerare vessatoria ex art 33 comma 2 lett b) del d.lgs. 206/2005, in quanto volta ad escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

Tra l’altro le stesse condizioni di vendita dei coupon prevedevano espressamente un rimborso nel caso in cui l’offerta del commerciante fosse realizzata per cause non imputabili al consumatore.

Per tali motivi, il Giudice pugliese ha condannato sia la società emittente il coupon, sia quella fornitrice del servizio alberghiero, al rimborso del costo del coupon e al risarcimento del danno patito dall’attrice.