- Questa settimana il blog vuole dedicarsi ad una causa di diritto minorile avente come protagonista una madre che si è rivolta proprio presso il nostro Studio a seguito della notifica di un ricorso da parte dell’ex convivente il quale chiedeva la revisione delle determinazioni già precedentemente assunte dal Tribunale per i Minorenni di Milano circa il collocamento del figlio minore – affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre – e la conseguente revoca dell’assegnazione della casa familiare.
In particolare, il Ricorrente invocava la paritetica gestione del minore con la collocazione dello stesso in modo alternato presso entrambi i genitori, attuando così un’effettiva attuazione della bigenitorialità sancita dalla legge. Richiedeva, infine, la revoca dell’assegno di mantenimento e dell’assegnazione della casa familiare.
La madre, contrariamente, si opponeva chiedendo la conferma del precedente decreto emesso, unitamente ad un aumento del contributo economico a carico del padre.
Il Ricorrente adduceva che “la gestione paritetica ed il doppio domicilio del minore, prevengono la conflittualità perché entrambi i genitori sono equamente responsabili ed il minore non è più uno strumento per avere vantaggi e vessare l’altro genitore” eancora, che “i bambini si sentono confortati dal vantaggio di avere due case e due genitori che si occupano del loro benessere, mostrando maggior capacità di adattamento e maggior capacità cognitiva”.
Con decreto del 21.01.2013, il Tribunale per i Minorenni di Milano, pur consapevole della sussistenza di numerosi indirizzi e orientamenti favorevoli al cosiddetto affido alternato del minore – non ha condiviso tale tipologia di affido in quanto il continuo, “periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano provoca nel minore la perdita di punti di riferimento stabili ed uno sdoppiamento che lo obbliga, ogni volta, ad adattarsi a situazioni molto diverse, perché molto diverso per sensibilità, cultura, carattere, è il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti dei figlio”.
E ancora, “l’alternanza delle abitazioni può esercitare effetti negativi sul minore sottoposto a ripetute separazioni che minano il suo bisogno di continuità delle cure e della stabilità di ambiente: il minore può, inoltre, risultare meno in grado di esercitare un controllo sull’ambiente, così come meno capace di gestire il senso di imprevedibilità che tale situazione porta con sé”.
Il Collegio, accogliendo le ragioni dello Studio e della madre del minore, ha respinto il ricorso del padre ritenendo che l’affidamento del minore ad entrambi i genitori – come introdotto dalla L. 54 del 2006 – “non comporti di per sé una parificazione del tempo che ciascun genitore trascorre con il figlio, ma deve indicare l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle scelte di maggior importanza: ad essere condiviso è pertanto i programma educativo, formativo, di cura o gestione nel rispetto delle esigenze richieste del figlio”.
Il minore dunque non potrà mai essere considerato quale “pacco postale”, sballottato da un’abitazione all’altra, subendo continui trasferimento del luogo di crescita, specie in età ancora evolutiva, ma l’interesse superiore e fondamentale dello stesso deve essere inteso quale guida, bussola per poter attuare la miglior scelta possibile.
Il Tribunale per i Minorenni, inoltre, rammenta come il regime di affido congiunto o condiviso introdotto con la Legge 54 del 2006 e considerato quale soluzione migliore per il minore possa essere derogato, su discrezione del Giudice di merito, qualora tale tipologia di affido risulti, alla luce di una valutazione caso per caso, contraria, se non pregiudizievole, all’interesse del minore, con la scelta di altre soluzioni (quali l’affido esclusivo o agli enti).
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Collocamento del Minore presso Entrambi i Genitori
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