Collocazione minore: Una tematica da sempre oggetto di numerosi dibattiti riguarda la questione riguardante la collocazione prevalente del figlio minore presso uno dei due genitori in caso di separazione o divorzio.
Differenza con affidamento condiviso:
Collocazione minore: sia per le separazioni che per i divorzi l’affidamento condiviso viene disposto al fine di garantire ad entrambi i genitori la possibilità di mantenere un rapporto continuativo e ed equilibrato con i figli minori, in ossequio al principio di bigenitorialità, nel rispetto di quanto previsto dalla legge all’art. 337 ter c.c. Inoltre, ogni scelta riguardante l’educazione e la crescita dei figli deve avvenire in accordo tra i genitori.
Per riassumere, l’affidamento condiviso si riduce alla parità dei genitori dal punto di vista gestionale dei figli.
Dunque, è possibile che il Giudice disponga l’affidamento condiviso del minore ai genitori e, contestualmente prevedere la collocazione prevalente presso uno degli stessi.
Come viene scelto il genitore?
Recentemente, in tema di collocazione minore, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30191/2019 ha ribadito i criteri da utilizzare come parametro, per stabilire la collocazione prevalente del minore presso uno dei due genitori.
Gli Ermellini hanno sottolineato che la capacità di relazione effettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, sono tra i principali indici valutativi ai fini della scelta del genitore presso cui collocare il minore.
Da questi criteri emerge che la scelta del genitore collocatario deve avvenire nel totale interesse esclusivo morale e materiale del minore, il quale occupa il centro di interessi principali all’interno di una famiglia.
Quindi, il collocamento prevalente del minore presso uno dei due genitori deve essere stabilito dal Giudice nel rispetto dei criteri summenzionati.
Sarà, altresì, compito del medesimo stabilire le modalità di visita con il genitore non collocatario che deve avvenire nel rispetto di una distribuzione quantitativa e qualitativa del tempo, ponendo sempre al centro gli interessi morali e materiali del minore stesso
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