È purtroppo assai frequente sulle nostre strade il verificarsi di sinistri stradali, spesso anche mortali, nei quali la vittima non indossava regolarmente le cinture di sicurezza.
L’orientamento maggioritario delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione è oramai concorde nel ritenere che sussista un concorso di colpa del danneggiato o vittima laddove lo stesso non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza obbligatori.
Di recente, la Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 42492 del 2012 ha precisato che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza di per sé non implica l’esclusione della responsabilità dell’imputato (pur sempre condannabile per il reato di omicidio colposo) laddove sia la colpa che il nesso di causalità tra fatto ed evento verificatosi possano ritenersi accertati e provati.
L’esclusione della responsabilità penale in capo al conducente può essere contemplata solo laddove sussista un evento che interrompa il nesso di causalità tra la condotta e l’evento cagionato, in tutte quelle circostanze quindi ove vi sia un “accadimento abnorme o assolutamente imprevedibile” che, alla luce del tenore letterale del codice penale, “sia da solo sufficiente a determinare il verificarsi dell’evento”.
La Corte ha pertanto sottolineato che sussista un comportamento negligente della vittima del reato – laddove la stessa non abbia rispettato le regole che impongono il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza – e che il medesimo costituisca solo una concausa che ha contribuito alla realizzazione dell’evento (nella fattispecie la morte), non una causa diretta ed esclusiva dello stesso evento, non potendo assumere rilevanza ai fini della esclusione della responsabilità.
In sede di giudizio, pertanto, alla luce del grado di colpa accertato in capo a ciascuna Parte come enunciato ai sensi dell’art. 133 c. 1 c.p., il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa – rigorosamente e puntualmente accertato – potrebbe perfettamente comportare una diminuzione del risarcimento in capo alla vittima contemporaneamente ad una proporzionale diminuzione della pena inflitta all’imputato.