Condominio fondo cassa per morosità: E’ possibile ma solo con delibera unanime

Condominio fondo cassa per morosità: E’ possibile ma solo con delibera unanime

Condominio fondo cassa: L’interessante sentenza che oggi si offre in commento, concerne una pronuncia emessa dal Tribunale di Milano in data 18 settembre 2017, in tema di condominio fondo cassa.

Il caso che ha dato seguita alla pronuncia in esame, ha avuto seguito dall’impugnazione di una delibera condominiale da parte di un condomino, nella parte in cui si approvava la ripartizione delle spese condominiali, che comprendevano alcuni fondi cassa che sarebbero poi stati istituiti per suddividere tra i condomini le morosità di altri condomini.

Il condomino contestava quindi nel merito l’istituzione da parte del condominio fondo cassa.

Il Tribunale di Milano, nel decidere nel merito della questione, ha in via preliminare osservato che, l’assemblea può legittimamente istituire un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni.

Con riferimento all’istituzione da parte del condominio fondo cassa, per il riparto delle morosità tra i vari condomini, il Tribunale precisava che devono tuttavia considerarsi vietati comportamenti vessatori da parte dell’assemblea, la quale non può, attraverso l’istituzione di un fondo cassa, aumentare le spese da richiedersi ai condomini.

Comportamenti di tale specie, possono infatti configurarsi come un eccesso di potere da parte dell’assemblea condominiale.

Inoltre, il Tribunale argomentava sottolineando che, qualora l’assemblea, deliberi l’istituzione di condominio fondo cassa, questo deve ai sensi dell’art. 1135 c.c., deciderne la destinazione.

Infatti anche qualora, venga previsto e deliberato da parte dell’assemblea l’istituzione di un fondo cassa, il condominio non può semplicemente decidere di tenere queste somme senza destinazione, a titolo di previdenza su future esigenze di spesa.

In mancanza di una decisione unanime dell’assemblea, la ripartizione delle spese condominiali deve avvenire solo ‘secondo i criteri di proporzionalità fissai nell’art. 1123 c.c.’.

Secondo tale disposto normativo, ne discende che, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato come il condominio fondo cassa, oggetto di contestazione, era stato proprio istituito per far fronte al debito delle quote condominiali dei condomini morosi, ripartendo lo stesso tra tutti gli altri condomini.

Pertanto, con tale fondo, il condominio aveva determinato una ripartizione di fatto tra i condomini non morosi del debito determinato dalle morosità, senza il consenso unanime di tutti i condomini.

Seguendo tale orientamento dottrinale, il Tribunale ha ritenuto che per l’istituzione in condominio fondo cassa la relativa delibera debba essere adottata all’unanimità.

Pertanto nel caso di specie, non essendo stata la delibera adottata all’unanimità, doveva essere annullata in quanto illegittima.

Per tali motivi, il Tribunale di Milano accoglieva l’impugnazione della delibera assembleare proposta dal condominio, accertandone l’illegittimità.

 

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