Non solo la strada e i tipici luoghi pubblici (istituti scolastici, parco giochi) possono rivelarsi fonti di pericolo, ma anche il luogo dove viviamo e che crediamo di conoscere a mena dito, il Condominio.
Se è vero che, in linea di principio, l’art. 2051 c.c. statuisce che il custode della “cosa” è responsabile dei danni causati a terzi (a meno che non provi il caso fortuito), è altrettanto pacifico che giurisprudenza costante ritiene non possa considerarsi escluso il dovere di cautela e di prudenza da parte di chi entra in contatto con la cosa oggetto di custodia. Diligenza che si concretizza mantenendo un comportamento attento, cauto e prudente, a seconda, naturalmente, delle circostanze.
Alla luce di questa consapevolezza, recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 17199 del 27.08.2015 ha rigettato il ricorso presentato da un’anziana signora che reclamava il risarcimento per i danni subiti a seguito di una caduta avvenuta sul pianerottolo del Condominio dove viveva e dove si stavano effettuando dei lavori di pavimentazione.
La donna – a parare degli Ermellini – avrebbe dovuto conoscere bene i luoghi quotidianamente frequentati, ed avrebbe in ogni caso dovuto tenere un comportamento “ ordinariamente cauto” e prudente, a maggior ragione se si considera che recava con sé delle borse di plastica particolarmente pesanti ed ingombranti.
Alla luce di queste condizioni, mancando il nesso causale tra la cosa ed il danno recato dalla stessa, a nulla rileva la considerazione circa la mancata adozione da parte dell’esecutore dei lavori di cautele specifiche come l’apposizione di segnali o nastri adesivi: all’anziana donna non è stato riconosciuto un obolo!