La moglie che si separa dal marito, può continuare a rimanere nell’appartamento concesso in comodato alla coppia senza figli dai suoceri?
Nella fattispecie due suoceri adivano il Tribunale di Caltanissetta per ottenere lo sfratto della cognata dalla casa data in comodato d’uso alla stessa e al figlio per le necessità della famiglia.
In sede di separazione, infatti, il giudice non aveva assegnato la casa a nessuno dei due coniugi, poiché non essendoci figli, valevano le norme sulle comunione ordinaria. Di fatto però l’immobile era rimasto occupato dalla moglie.
Prendendo in esame la vicenda, il Tribunale ha ordinato il rilascio dell’appartamento applicando il principio esposto dalla Cassazione nella sentenza n. 2012 del 2013, secondo cui il vincolo di destinazione è idoneo a proiettare la durata necessaria del rapporto fino a quando del bene il comodatario fa l’uso effettivo al quale era destinato
Quindi, essendo l’immobile in questione destinato a casa familiare, il suo utilizzo era correlato all’effettiva convivenza dei coniugi e una volta cessata, questo doveva essere restituito al comodante.
I proprietari quindi non dovevano attendere la definizione del giudizio di separazione, né quello di divorzio, poiché già dopo l’ordinanza di separazione, l’immobile non rappresentava più il punto di riferimento e il centro di interessi del nucleo familiare.
Secondo il Tribunale di Caltanisetta, i suoceri non avevano invece diritto ad un risarcimento del danno subito per il mancato godimento dell’appartamento in quanto non hanno dimostrato come avrebbero alternativamente utilizzato l’immobile in quel periodo.
Diverso discorso va fatto invece nel caso di separazione con figli, nel qual caso l’immobile viene assegnato al genitore collocatario dei figli e nulla può fare il suocero proprietario fino a che i figli non siano autonomi dal punto di vista economico.