Contratto preliminare o definitivo: Il contenuto del contratto definitivo può anche non coincidere con quello del preliminare, costituendo il contratto definitivo l’unica fonte di diritti ed obblighi delle parti.
Su tale argomento si è espresso il Tribunale di Roma, con sentenza 35549/2019, ricordando che “il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del contratto preliminare”.
Il contratto preliminare, infatti, determina unicamente l’obbligo reciproco delle parti alla stipulazione del contratto definitivo, pertanto il contenuto di quest’ultimo può anche non coincidere con il contenuto del preliminare.
Da quale caso trae origine tale pronuncia? Nello specifico, tale pronuncia trae origine da una recente vicenda in cui nel 2006 l’attore, attraverso un contratto preliminare, si era impegnato a cedere alla convenuta tutte le proprie quote di partecipazione di una S.r.l. e ne aveva stabilito un prezzo, da versare in rate mensili.
Nello stesso giorno, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata autenticata da un notaio, con la quale l’attore cedeva le proprie quote societarie sia alla convenuta che ad un terzo, ad un prezzo inferiore rispetto a quello precedentemente stabilito, dichiarando altresì di non aver più nulla da pretendere in quanto aveva già ricevuto il pagamento.
Alcuni anni dopo, la promissaria acquirente aveva interrotto i versamenti delle proprie rate mensili, pertanto il promittente l’aveva citata in giudizio, chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di cui si affermava ancora creditore.
È emerso che il secondo contratto conteneva anche la quietanza di pagamento integrale del prezzo, cioè una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo del un rapporto obbligatorio (creditore) affermava di aver ricevuto il pagamento in essa indicato.
Pertanto, il Tribunale ha respinto la domanda dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Tutto ciò dimostra che il contratto definitivo risultava prevalente sul preliminare, in quanto costituisce “l’unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti.”
In conclusione, secondo i giudici, non è possibile che i sottoscrittori del preliminare agiscano in giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi che non siano stati poi richiamati nel contratto successivo.
Inoltre, come già affermato dalla Cassazione con sentenza 1677/2015, nel silenzio del contratto definitivo, la prova della volontà delle parti di mantenere valide, una volta concluso il contratto definitivo, alcune disposizioni contenute nel preliminare, può essere data solo dimostrando che vi era “un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni previsti dal preliminare, rimangono in vita”; tale prova deve peraltro essere data da chi richiede l’adempimento di questo differente accordo.
Dunque, il contenuto del contratto definitivo può anche non coincidere con quello del preliminare, costituendo il contratto definitivo l’unica fonte di diritti ed obblighi delle parti.