Convivenza more uxorio: sono ripetibili le somme erogate in costanza di convivenza al termine della stessa?
Nella fattispecie, un uomo ha proposto ricorso nei confronti dell’ex convivente per ottenere la condanna della donna al pagamento della somma corrispondente alla quota del 50 per cento dei canoni di locazione e delle spese di ristrutturazione dell’immobile da lui sostenute.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n.11850/2015, ha respinto la richiesta sostenendo che tali erogazioni di denaro non si presumono conferite a titolo di prestito, ma quali contributi al nucleo familiare per la conduzione della vita in comune e per questo non rimborsabili.
Infatti, nella convivenza “more uxorio“, le attribuzioni patrimoniali a favore del partner configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., e quindi non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.
Non rileva il fatto che anche la donna abbia sottoscritto il contratto di locazione relativo all’immobile e la scrittura privata con la quale i conviventi si erano accordati con la proprietà relativamente alla ripartizione dei costi di ristrutturazione dell’appartamento.
I giudici meneghini hanno sottolineato che è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza .