In caso di sinistro stradale, opera la copertura assicurativa se il premio è stato pagato il giorno dell’incidente, ma prima che questo si verificasse?
Con la sentenza n. 2070/2014, la Cassazione ha affermato che non è idoneo a rendere di nuovo operativa la copertura assicurativa del veicolo il versamento del premio di polizza fatto il giorno stesso dell’incidente, anche se nella quietanza è stata indicata l’ora del pagamento e questa è anteriore all’incidente.
L’art. 1901 c.c. comma 1 e 2 infatti disciplina le conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo, distinguendo a seconda della inadempienza relativa al premio o alla prima rata di premio oppure ai premi successivi.
Nel caso di inadempimento iniziale (ossia se l’assicurato non paga il premio pattuito in unica soluzione o la prima rata di esso) si produce la sospensione della copertura assicurativa, ma essa non è opponibile al danneggiato, sicché l’assicuratore deve risarcire il danno e può soltanto esperire l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato.
Nel caso di inadempimento nel corso del rapporto assicurativo (ossia nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall’art. 1901 c.c. 2° comma) è previsto un periodo di tolleranza (15 giorni) durante il quale, se si verifica il sinistro, l’assicuratore è comunque tenuto ad intervenire. Trascorso tale periodo, è sospeso l’obbligo di intervento dell’assicuratore.
Nel caso di specie, il termine di tolleranza di 15 giorni, di cui all’art. 1901, 2° comma c.c., era scaduto e il premio di assicurazione era stato pagato il giorno stesso dell’incidente; gli Ermellini hanno quindi ritenuto che la garanzia non fosse operante al momento del sinistro, in quanto si sarebbe riattivata dopo le ore 24 di quello stesso giorno.