A carico di chi viene posto l’assegno di mantenimento dei figli se i genitori hanno lo stesso reddito?
Nella fattispecie il Tribunale romano aveva esonerato il coniuge a cui non era stata assegnata la casa familiare dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento ai figli.
Il mantenimento infatti va disposto solo ove il giudice lo ritenga necessario ed al fine di realizzare il principio di proporzionalità tra i coniugi.
Il giudice capitolino con decreto del 4.08.14, valutando le rispettive esigenze, ha ritenuto che l’assegnazione della casa fosse già una forma di mantenimento: infatti, a parità di stipendio, mentre a lei era stata assegnata la casa familiare dove vivere, per lui si aprivano le difficoltà economiche derivanti dalla necessità di provvedere a un nuovo alloggio.
Quindi se i redditi dei due ex coniugi sono pressoché simili, colui presso al quale vengono collocati i figli non può essere riconosciuto anche l’assegno di mantenimento. Rimane comunque l’obbligo a carico dell’altro coniuge di contribuire al 50%, alle spese straordinarie per i figli.