Le casse di tutti i Comuni italiani, specie in questo periodo, piangono e i Sindaci, chi velatamente chi più palesemente, hanno inneggiato gli Agenti della Polizia Locale a infliggere sempre più sanzioni amministrative agli automobilisti!
In soccorso all’esiguo numero di Agenti dispiegati sulle strade italiane, in forza della Legge n. 127 del 15.05.1997, è stato attribuito ai Comuni la facoltà di conferire le funzioni “di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sia ai dipendenti comunali, sia a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, sia al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone”.
Ed ecco allora comparire i cosiddetti ausiliari del traffico i quali possono elevare verbali di contestazione, purché l’Amministrazione comunale dimostri il possesso dei requisiti di legge del soggetto verbalizzante; in caso di mancata prova, la contravvenzione va annullata.
Ed è proprio con sentenza del 17.10.2014 che il Tribunale di Catanzaro, in secondo grado, ha dichiarato l’annullamento del verbale di violazione del codice della strada, unitamente al pagamento delle spese di lite per entrambi i giudizi, poiché difettava , in capo al soggetto verbalizzante, l’idonea qualifica per svolgere le funzioni di accertamento e prevenzione in materia di sosta stradale.
Nel caso di specie, il Comune di Catanzaro si era limitato, sin dall’inizio, a sostenere che il verbalizzante fosse dipendente dell’azienda municipale dei trasporti con qualifica di Ausiliario del Traffico, senza però fornire alcuna documentazione che attestasse la qualifica medesima.
Pertanto, prosegue la sentenza, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di legge da parte del soggetto verbalizzante, grava sull’amministrazione comunale e, in difetto, “non può che riverbarsi in danno dell’amministrazione stessa ed il verbale va annullato”.
Va pertanto annullata la contravvenzione dell’Ausiliario del Traffico se il Comune non prova in giudizio la qualifica dello stesso.