E’ incontestato che il limite per la notifica di una multa da parte della pubblica amministrazione sia di 3 mesi.
Negli ultimi tempi però il Comune di Milano, interpretando la norma l’art. 201 CdS comma 1 a proprio favore, ha cominciato a far decorrere i novanta giorni per la notifica non dal momento dell’infrazione, ma dal momento dell’accertamento dell’infrazione.
Il Ministero dell’interno aveva già condannato tale pratica del comune meneghino, stabilendo che fossero da annullare tutti gli accertamenti effettuati tre mesi dopo l’infrazione.
Intervenuta a tal proposito, e supporto di quanto sostenuto dal Ministero, è la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1189 del 2015 che ha confermato tale orientamento evidenziando che il Comune ha accesso diretto alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con la quale identifica i veicoli.
Non è, quindi, legittimo il differimento della data dell’accertamento rispetto a quella della contestazione, che comporta l’inutile decorrere di giorni per il compimento di un’operazione che è in realtà assolutamente istantanea.
Solo nel caso in cui fattori esterni intervengano a ritardare l’identificazione del trasgressore, come nell’ipotesi in cui il mezzo sia a noleggio o in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo, il termine di 90 giorni decorre dal giorno in cui l’amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore.
Quindi l’elevato numero di verbali ed i conseguenti problemi organizzativi dell’ente che ha accertato le infrazioni al Codice della Strada non costituiscono giustificazioni tali da consentire la violazione delle garanzie di legge e non possono ledere i diritti degli automobilisti sanzionati.
La multa va pertanto necessariamente notificata entro 90 giorni dall’accadimento dell’infrazione contestata.