Gli incidenti – stradali e non – lasciano – inevitabilmente – delle ferite, dei lividi, non soltanto fisici, sulla pelle, ma anche, e sono quelli che forse fanno più male, nella mente, nella psiche, nella esistenza della persona.
A causa di un incidente, infatti, un soggetto può non solo riportare un danno biologico manifesto e visibile (ferite, lesioni, traumi) e che a sua volta può essere permanente o temporaneo, ma anche un danno esistenziale, ogniqualvolta, il danno subìto ha leso un diritto costituzionalmente garantito: basti pensare all’appassionato di tennis che, dopo un incidente, non può più praticare il suo sport preferito.
E se il danno biologico può essere facilmente e certamente quantificato e, dunque, liquidato, cosa succede al danno morale? Come può essere quantificato?
Limitatamente al danno morale, un orientamento recente ed orami maggioritario della Corte di Cassazione ha riconosciuto che la liquidazione del danno morale non deve, necessariamente, attenersi a quella del danno biologico, e così, alla liquidazione “esigua” del danno biologico, può, invece, derivare una liquidazione importante per il danno morale.
Con sentenza n. 811/2015, gli Ermellini – pronunciandosi in una causa relativa al risarcimento danni richiesto alla compagnia assicurativa dai genitori e dalla sorella di un ragazzo investito da un’autocisterna mentre era alla guida del proprio motorino – hanno riconosciuto che se il danno biologico è lieve, non significa che il danno morale non possa essere di notevole rilevanza.
I famigliari del giovane, infatti, si erano visti ridurre dalla Corte d’Appello di Napoli di oltre la metà la somma liquidata dal Giudice di primo grado (da 354 mila 171 mila euro!) e avevano promosso ricorso in Cassazione denunciando l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. nella parte in cui determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in rapporto al danno biologico.
I Giudici infatti hanno evidenziato che ”pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste, invece, un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto”.
Sembra, così, che i Giudici non abbiano più preso in considerazione – in termini assoluti – per la determinazione del quantum del danno morale, il quantum relativo al danno biologico.
Ad un danno biologico lieve, pertanto, può essere quantificato un danno morale significativo.
Pertanto, se si è in presenza di un danno biologico lieve, il danno morale “derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine”, può invece essere altamente rilevante.
Prosegue la Corte sostenendo che ”tale danno è del tutto svincolato da quello più propriamente biologico e postula una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima”.
La Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte d’appello partenopea abbia quantificato il risarcimento del danno morale liquidando una somma ”del tutto irrisoria”, ha accolto il ricorso dei parenti del giovane e ha cassato la sentenza impugnata.