Danno da fermo tecnico. L’ordinanza Cassazione n. 5447/2020 ha il merito di avere affrontato due aspetti molto importanti di un sinistro stradale: la responsabilità delle parti nel verificarsi dell’evento e il danno da fermo tecnico dell’automobile.
Danno da fermo tecnico Riguardo il primo punto la Corte ha chiarito che l’art. 2054, 2 cc è sempre applicabile stante che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa dell’altro ove non viene fornito la prova liberatoria, ossia di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza. Nel caso in concreto è stato accertato l’omessa precedenza da parte della controparte ma nessuna prova liberatoria è stata fornita dall’altro conducente, ossia di avere usato la massima prudenza nell’approssimarsi ad una intersezione.
Danno da fermo tecnico Nel caso di specie “…(omissis) convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania (omissis) e la (omissis) SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabilità del sinistro accaduto in (omissis), e, per l’effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 10.467,74 (di cui euro 9.967,74 per danni al mezzo, soccorso e vettura sostitutiva, ed euro 500,00 per compenso al perito assicurativo)”.A sostegno della domanda espose che l’autovettura Toyota Prius, di sua proprietà e condotta da (omissis) (assicurata con(omissis)), venne investita, all’incrocio tra via (omissis)e via (omissis), dall’autovettura Volkswagen Passatt, di proprietà del (omissis), (assicurata con(omissis)), che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza a destra.
Danno da fermo tecnico In particolare il Tribunale ha, in primo luogo, affermato, ai sensi dell’art. 2054, comma 2, cc, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti; al riguardo ha evidenziato che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetto coinvolti nel sinistro non escludeva la presunzione di colpa dell’altro, ove (come nell’ipotesi in esame) non fosse stata fornita da quest’ultimo la prova liberatoria, ossia di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza; nel caso di specie, invero, poteva essere accertata in concreto (sulla base della dichiarazione della teste(omissis)) la colpa del conducente dell’autovettura del (omissis) per avere omesso di dare la precedenza a destra (come invece prescritto dall’art. 145, comma 2, d.lgs 285/1992), mentre l’attrice non aveva fornito la detta prova liberatoria, non avendo dimostrato di avere usato la massima prudenza dell’approssimarsi ad una intersezione, come invece previsto dall’art. 145, comma 1, d.lgs 285/1992. Il Tribunale, inoltre, ha escluso dal risarcimento il danno da c.d. fermo tecnico, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso.
Danno da fermo tecnico Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 369 n. 3 e 5 cpc – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguente “error in procedendo” ex art. 116 cpc, non ché violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2 cc, nello specifico contesta al Tribunale di non avere tenuto conto della CTU (che aveva affermato la compatibilità dei danni con la dinamica) e di non avere rilevato, al fine di ritenere provata la velocità moderata della Toyota Prius, che in seguito all’urto non erano state riportate lesioni. Il motivo è inammissibile. Per quanto riguarda il secondo punto viene ribadito che la mera indisponibilità del mezzo non è sufficiente a provare un danno. La Corte ha riconfermato il proprio orientamento secondo il quale il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato sostanziandosi nella dimostrazione di: spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.
Non v’è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabile dall’uso del mezzo” (Cass. 20620/2015).