In caso di sinistro stradale, l’Assicurazione nomina un perito di propria fiducia che valuta i danni materiali subìti dalla vettura.
Oltre al danno che riguarda la vettura, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza è incline a ritenere risarcibile anche il danno da “fermo tecnico”.
Tale fermo – derivante dal mancato utilizzo del veicolo per tutto il periodo di ricovero del mezzo incidentato – comporta effettivamente dei danni all’utente il quale, per causa a lui non addebitabile, si trova a dover rinunciare all’uso dell’auto o del veicolo per un determinato periodo, incidendo nell’organizzazione degli impegni, della vita professionale, del ménage famigliare e del tempo libero.
Ai fini della valutazione del risarcimento del fermo tecnico si considera il cosiddetto danno emergente, come il mancato godimento del bollo e dell’assicurazione obbligatoria, oltre ad una somma forfettaria risarcitoria, discrezionale secondo la più recente giurisprudenza, calcolata per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo.
L’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, per ultima la recente sentenza della Cassazione n. 124 del 08.01.2016, tende a ritenere che, per essere risarcito, il danno da “fermo tecnico” del veicolo coinvolto in un sinistro, tuttavia, debba essere allegato e documentato e la prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del mezzo, ma deve concretizzarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per acquistare/prendere in prestito un mezzo sostitutivo,