Danza risarcimento danni : Anche le attività più piacevoli e divertenti, come per esempio la danza o il ballo, possono diventare “pericolose”.
Può capitare, infatti, che i soci o gli iscritti dei centri sportivi riportino delle lesioni a causa di un difetto di manutenzione del pavimento o di qualsiasi altro elemento imprevisto o della presenza di un oggetto sporgente da un muro.
In tutti questi casi, i clienti della struttura (palestra o scuola di danza), hanno il diritto di ricevere dalla struttura il giusto risarcimento danni
Al proprietario della struttura, infatti, in qualità di custode, viene attribuita una responsabilità oggettiva, nota anche come sine culpa, che scatta a prescindere dalla malafede o dalla colpa del titolare, il quale si potrà liberare solo se dimostra il caso fortuito come stabilito all’art. 2051 c.c.
Ma cosa succede se l’infortunio avviene durante una figura acrobatica, come il volo d’angelo o la piramide, quindi numeri molto complessi e difficili e, per questo, pericolosi?
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 3688 del 13.12.2016, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dalla ballerina per l’infortunio conseguito a seguito di una manovra pericolosa se risulta che erano stati adeguatamente istruiti e si erano esercitati a lungo.
Insomma, in questi casi è esclusa ogni forma di responsabilità per la struttura sportiva dopo l’infortunio durante gli allenamenti o il saggio di danza. E ciò anche se la caduta avviene durante una figura acrobatica prevista nel balletto.
Spetterà quindi agli organizzatori della scuola di danza dimostrare che l’allievo infortunatosi era stato preparato in modo adeguato allo spettacolo e che il passo, per quanto complicato, era stato provato e riprovato con le compagnie sotto la vigilanza dell’istruttore.
Il Giudice ha così ritenuto la palestra priva di responsabilità avendo dimostrato, grazie a testimoni, che l’allieva era stata adeguatamente formata ed era perfettamente in grado di svolgere quella manovra, per quanto pericolosa fosse.
Da ciò si evince che quando il ballerino (o la ballerina) è stato adeguatamente istruito ed è in grado di compiere un determinato passo di danza, la responsabilità dell’eventuale infortunio ricade solo su se stesso e non sugli istruttori.