Debiti con Equitalia: È cattiva usanza non onorare, o peggio ignorare, i propri debiti i quali, con il tempo (se non si è promossa alcuna causa) rischiano di aumentare vertiginosamente tanto che per un importo inizialmente esiguo i contribuenti si vedono privati anche dei propri beni immobili.
In linea di principio, se il debito contratto con Equitalia – soggetto chiamato a riscuotere, per conto dello Stato, i passivi dei contribuenti – è inferiore ai 20 mila euro, l’Ente non potrà né iscrivere ipoteca né procedere al pignoramento di qualunque immobile.
Se si tratta, invece, di debiti superiori a 20 mila ma inferiori ai 120 mila euro, Equitalia potrà iscrivere ipoteca sulla casa anche se per il debitore questo è l’unico immobile, ma non pignorarlo.
L’ipoteca, infatti, è un diritto reale di garanzia del credito vantato che serve per evitare che altri soggetti (la Banca per esempio) possa intervenire ed avviare la procedura esecutiva sulla casa.
Essa può essere iscritta per debiti non inferiori a 20 mila euro su uno o più immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia agisce e previa comunicazione scritta e cancellata una volta estinto integralmente il debito.
Il Decreto n. 69 del 2013, più noto come Decreto del Fare, ha posto in capo ad Equitalia il divieto di pignoramento, ma, appunto, non quello di iscrivere ipoteca sull’immobile sulla prima casa.
È considerata “prima casa” il solo ed unico immobile – non di lusso – di proprietà del contribuente ove lo stesso ha fissato la propria residenza anagrafica.
In mancanza di detti presupposti e a condizione che il suo credito sia superiore a 120 mila euro Equitalia può comunque iscrivere l’ipoteca e poi procedere al pignoramento dell’immobile.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, il Giudice con sentenza n. 340/2016 ha rigettato il ricorso di un contribuente proprietario di un immobile ipotecato da Equitalia a cui l’esattore aveva comunicato la possibilità che l’appartamento di sua proprietà potesse essere messo all’asta se non avesse estinto il proprio debito.
Il Giudice ha rammentato che l’art. 76 DPR 602/1973 prevede che il concessionario possa iscrivere ipoteca purché il credito sia superiore ai 20 mila euro.
Pertanto, nel caso in cui il credito per cui Equitalia agisce non è inferiore a 20 mila euro, ma è prima casa, quindi unico bene non di lusso dove il debitore ha collocato la propria residenza anagrafica, Equitalia potrà certamente iscrivere ipoteca, ma non procedere al pignoramento immobiliare e successiva vendita.