Debiti condominio: La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 12580/2020, si è espressa in merito alla dibattuta questione sull’eventuale obbligo del nuovo condomino di pagare la propria quota dei debiti del condominio verso i terzi, anche se sorti in un momento anteriore al suo ingresso nel condominio.
Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63 disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia sorto l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali.
Nello specifico la Suprema Corte, facendo riferimento ad una precedente pronuncia, ha affermato che “la costruzione giurisprudenziale del principio della diretta riferibilità ai singoli condomini della responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni contratte verso i terzi dall’amministratore del condominio per conto del condominio, tale da legittimare l’azione del creditore verso ciascun partecipante, poggia comunque sul collegamento tra il debito del condomino e l’appartenenza di questo al condominio, in quanto è comunque la contitolarità delle parti comuni che ne costituisce il fondamento e l’amministratore può vincolare i singoli comunque nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli. Non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63 disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia sorto l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali, nella specie per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori.” (Cass. Civ., SS.UU., n.9148/2008; Cass. Civ., n.1847/2018).
Dunque, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore chi non fosse condomino al momento in cui sia sorto l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali.
Il nuovo acquirente è tuttavia tenuto a pagare le spese condominiali relative all’anno in di acquisto dell’immobile all’anno precedente.