Debiti del condominio: Il creditore del condominio può agire contro i condomini non morosi che sono in regola con i pagamenti?
Le disposizioni contenute nell’articolo 63 disp. att. c.c. prevedono che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
Nella fattispecie dei condomini si erano opposti all’ingiunzione di pagamento del fornitore del condominio chiedendo la sospensione del procedimento esecutivo ex art. 624 c.p.c.
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 27 aprile 2016, ha affermato che l’ art. 63 disp. att. c.c. non implica un vincolo di solidarietà, ma una sorta di ulteriore “garanzia” in favore del condomino in regola con i pagamenti.
Infatti in forza di tale norma l’escussione del patrimonio del singolo condomino non moroso diventa sussisidiaria, eventuale e successiva a quella del patrimonio del condomino moroso.
Per poter legittimamente richiedere il pagamento (pro quota) al condomino in regola con i pagamenti, il creditore dovrà preventivamente intraprendere tutte le procedure (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso nonché seguirle con la dovuta diligenza e buona fede.
Il creditore, quindi, prima di aggredire il patrimonio del condomino non moroso, dovrà dare la rigorosa prova di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei confronti del condomino moroso.
Se tale prova manca il condomino in regola coi pagamenti avrebbe ragione di opporsi all’esecuzione.