Diritto di visita negato : In sede di separazione il Giudice dispone, in linea di principio, l’affido condiviso dei figli minori con collocamento (intesa come residenza del minore) presso un solo genitore, di solito la madre.
Al genitore non collocatario viene invece indicato un calendario di visite da rispettare tramite il quale mantenere i rapporti con il proprio figlio, solitamente una due volte alla settimana a week end alterni.
Tali condizioni non sono ovviamente “per sempre”, ma possono essere modificate dal Giudice se il grado di litigiosità tra genitori, nel corso del tempo, diventa troppo forte e acceso tale da rendere le stesse condizioni inattuabili e contrarie al superiore interesse e bene del minore.
Per esempio, cosa succede se il genitore collocatario, per vari motivi, nega il diritto di visita tra padre-figlio?
Il Tribunale di Bergamo con la recente sentenza n. 3201/2016 del 04.11.2016, si è pronunciato in un caso in cui la madre – genitore collocatario – ostacolava i rapporti tra il figlio e il padre.
Il Giudice bergamasco pur lasciando invariato l’affido condiviso, nel superiore interesse e bene del minore, ha deciso fosse necessario spostare il collocamento dalla madre al padre.
In caso contrario, infatti, considerando l’atteggiamento ostruzionistico della madre, ci sarebbe stato il pericolo di “una rescissione, nella fase evolutiva, della formazione della sua personalità, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa”.
La scelta dl Giudice è dipesa sia dal fallito intervento dei Servizi Sociali, sia dall’atteggiamento ostile e contrario al bene del minore perpetrato dalla donna.
L’unica strada possibile è stata dunque la modifica del collocamento del minore a favore del padre il cui comportamento non è mai stato ostativo né vendicativo nei confronti dell’ex moglie.
In conclusione, il minore resterà collocato presso la casa con il papà e la madre (genitore oramai non più collocatario) dovrà versare la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento.