Diritto visita nonni I nonni offrono un contributo davvero fondamentale nell’educazione e nella crescita dei nipoti minorenni, oltre ad offrire un bagaglio di esperienza culturale in vista di una formazione completa della loro personalità.
Spesso il loro ruolo è sottovalutato o considerato di scarsa importanza e, soprattutto quando la coppia entra in crisi, viene negato loro di continuare a vedere i nipoti e a mantenere i rapporti con loro.
Seppure non esista un vero e proprio diritto di visita in capo ai nonni (la giurisprudenza è più incline a definirlo interesse legittimo), la Riforma del 2013, ha introdotto l’art. 317 bis c.c. secondo il quale “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Laddove la frequentazione tra nonni e nipoti venga interrotta, i nonni possono ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
La giurisprudenza – a torto o a ragione – è costante nel ritenere che questo diritto sia un diritto di “serie B” e come tale è possibile che venga compresso alla luce del superiore interesse dei minori – da sempre ritenuto la bussola che orienta il Giudice.
Non è un caso che il Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto del 07.11.2016 abbia rilevato che “qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a questo interesse, il ricorso dei nonni possa essere rigettato”.
Questo perché il diritto del minore a crescere serenamente “non deve essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra genitori, o uno di essi e gli ascendenti”.
La ratio dell’art. 317 bis c.c. resta sempre quella di non soddisfare un bisogno, un’esigenza dei nonni – per quanto giusta e legittima – ma di assicurare il benessere e la serenità del minore.
Naturalmente, il Giudice deciderà se comprimere e ridurre i diritti dei nonni caso per caso e sempre alla luce del superiore interesse del minore.