Il Distacco dall’impianto centralizzato da parte del singolo proprietario è una delle prime ragioni di litigio in condominio.
Il riscaldamento è da sempre una voce di spesa che incide sul bilancio familiare.
L’articolo 1118 del codice civile stabilisce che il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento a condizione che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
La recente sentenza della Cassazione n. 22285 del 03.11.2016 ha statuito che il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare senza necessità di approvazione degli altri condomini a condizione che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In conclusione:
Il condomino deve fornire la prova di non procurare un aggravamento delle spese a coloro che continuano ad usare il riscaldamento centralizzato.
In secondo luogo deve dimostrare che la decisione non determina uno squilibrio termico dell’intero edificio, tale da pregiudicare la regolare erogazione del servizio di riscaldamento.
La prova che attesti la situazione deve essere data con una perizia tecnica.