Importo assegno divorzio. La Suprema Corte di Cassazione attraverso l’ultimissima sentenza in materia di divorzio la n. 11504/2017, pronunciandosi nel merito di tale tematica, ha detto addio al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, per la determinazione dell’importo per l’assegno divorzile.
Tale pronuncia è però circoscritta al solo divorzio, non trovando applicazione in sede di separazione.
In sede di divorzio, affinché possa essere determinata la misura dell’importo per l’assegno divorzile, in favore dell’ex coniuge, occorre che la stessa dimostri la mancanza di indipendenza o autosufficienza economica.
La linea di confine, di questa rivoluzionaria sentenza in tema di assegno divorzile che attua parametri di riferimento diversi da quelli previsti in tema di separazione, trova il suo corollario nella consistente differenza tra separazione e divorzio.
Infatti, mentre con il divorzio vengono meno tutti gli obblighi di assistenza nei confronti dell’ex coniuge, attraverso la separazione tali obblighi continuano a restare in vita, essendoci la continuazione della permanenza del vincolo coniugale.
Per contro nel divorzio, che ha come ratio il completo deterioramento del vincolo esistente tra i coniugi, sussiste anche se in misura molto lieve, una sorta di solidarietà e assistenza materiale post coniugale.
In virtù di tale solidarietà, l’ex marito sarà quindi obbligato a corrispondere all’ex coniuge un assegno di mantenimento ‘divorzile’, in quei soli casi in cui l’ex moglie dimostri che sia priva di mezzi propri di sostentamento.
Al di fuori delle ipotesi di divorzio, per la determinazione, invece, dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, permane il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, atto a stabilire l’importo che dovrà essere versato con l’assegno di mantenimento, oltre ad altri criteri quale il reddito del coniuge o le proprietà immobiliari possedute.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che per poter determinare l’importo dell’assegno divorzile, va preso in considerazione, non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del richiedente.
Nei casi in cui venga accertato, che l’ex coniuge richiedente, è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non dovrà essergli riconosciuto il relativo diritto.