Il giudice può stabilire che due coniugi che si vogliono separare possano continuare a condividere la stessa casa se questo giova ai figli…
La Cassazione con l’ordinanza 8580/2014 ha stabilito che in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, che diventa di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato.
I presupposti per poter adottare questa soluzione è che vi sia un basso grado di conflittualità coniugale che agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e che l’unità immobiliare sia particolarmente grande o costituita da diverse unità facilmente divisibili.
Infatti l’interesse tutelato dalla giurisprudenza è quello prioritario di far permanere la prole nell’habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale e consentire al genitore non collocatario di continuare la frequentazione quotidiana dei figli.
Bisogna tenere però presente che se il genitore non collocatario trasferisce altrove la propria residenza, vien meno la ragione dell’assegnazione “parziale” all’altro della casa, sicché l’assegnazione dell’altro genitore si espande all’intero immobile.