Buone notizie per i viaggiatori! Se il bagaglio viene consegnato in ritardo è previsto un risarcimento da parte della compagnia aerea, ma non bisogna chiedere troppo…
La Convenzione di Montréal del 1999 stabilisce infatti che, in caso di ritardo nella consegna o di smarrimento dei bagagli il risarcimento massimo è di mille euro.
Nella fattispecie però la ricorrente che si era recata in luna di miele in Venezuela chiedeva che le venisse riconosciuto anche il danno morale subito.
La Cassazione, rigettando il ricorso con sentenza n. 14667 del 2015, ha affermato che la Convenzione di Montréal del 1999 stabilisce una cifra, che rappresenta un limite assoluto entro il quale è da includere ogni tipologia di danno.
Quindi l’eventuale scomposizione del danno, in ragione del tipo di pregiudizio (materiale o “morale”), potrà aver luogo in base alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati aderenti.
La signora, quindi, potrà adire il Tribunale nazionale per il riconoscimento del danno morale ex art. 2059 c.c., il quale però nel nostro ordinamento è risarcito solo quando vi è una lesione dei diritti inviolabili della persona.
Lesione che nel caso di specie non sembra esserci dato che lo stress subito dalla novella sposa era quello di non aver potuto partecipare a feste e cene di gala!
Per cui il limite del risarcimento richiedibile è di € 1.000,00, nella cui somma vanno ricomprese anche le spese per l’acquisto di indumenti vari necessari per la “sopravvivenza” in assenza di bagagli.
L’importo sarà anche determinato dalla durata del ritardo e se lo smarrimento è avvenuto nella città d’arrivo o in quella di partenza. Se cioè il viaggiatore stando comunque a casa aveva la disponibilità d’altri indumenti o se invece stando via non aveva nulla.