Esondazione Seveso responsabilità: Visto il nuovo verificarsi in questi giorni di una nuova esondazione del Seveso si ripubblica un precedente post – sempre attuale – nel quale la Corte di Appello di Milano in funzione di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP) ha accertato la responsabilità della Regione Lombardia in qualità di custode per il fatto dedotto. Ci sono voluti cinque anni ma il tempo ha dato ragione, in tema della relativa responsabilità, alla proprietaria della villetta sita in Milano, quando nella notte del novembre 2014 è esondato il fiume Seveso causando ingenti danni.
Esondazione Seveso responsabilità. Non appare dubbia in diritto la relazione di custodia tra l’ente territoriale ed il corso d’acqua, infatti il quadro normativo è dato dall’art.90 comma 2 lett. E del DPR n. 616/1977 “secondo cui tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche, sono delegate alle Regioni …”. Stabilisce poi la legge 18 maggio 1989, n. 183 nel testo integrato con la legge 253/90 e con il Decreto legge 398/93 convertito con la legge 493/93 all’art. 10 che “le regioni esercitano le funzioni di gestione delle risorse d’acqua e di terra….”va aggiunto che ai sensi dell’art.3 comma 108 lett. E, L, M LR Lombardia Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 n. 1/2000 “sono in particolare di competenza regionale la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, lo svolgimento del servizio in piena , il monitoraggio idrologico ed idraulico…”.
Il Seveso è stato classificato infatti come afferente al reticolo idrico principale lungo tutto il corso e quindi rimane di esclusiva competenza regionale, pertanto, è la Regione, nella sua qualità di custode, ad essere gravata dall’obbligo di prevenire il verificarsi del danno provocato dalle acque del fiume, con la conseguenza che avrebbe dovuto attivarsi ai fini del contenimento delle esondazioni. La Regione Lombardia per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare di avere posto in essere ogni misura necessaria a contenere lo sfogo delle acque, avrebbe dovuto allegare di aver predisposto ogni cautela possibile per scongiurare il danno, avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto quanto possibile per mantenere l’efficienza idraulica del torrente. Ed ancora, all’epoca erano già accaduti numerosi episodi di straripamento del torrente Seveso ed era quindi compito di chi ne era custode adottare difese strutturali idonee.
Esondazione Seveso responsabilità. La custodia in tema di responsabilità civile ex art.2051 cc si concretizza anche in attività preventiva che sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante” predisponga quanto necessario per prevenire danni attinenti alle cose custodite. Con riferimento altresì all’eccezionalità dell’evento atmosferico invece, la ricorrenza di tale evento andrebbe provata da chi invoca il caso fortuito per andare esente da responsabilità, ma in questo caso, tenuto conto della successione cronologica delle esondazioni e della loro frequenza si deve escludere l’eccezionalità dell’evento pertanto la responsabilità grava in capo al custode in capo al quale non si rammenta alcuna prova dell’adozione di alcuna cautela per scongiurare il danno ovvero per limitare le conseguenze
Per tali motivi è stata ritenuta sussistere la responsabilità civile della Regione Lombardia in qualità di custode per il fatto dedotto vedendo parte attrice vincitrice sull’ an debeatur e rigettando le domande della Regione di essere manlevata a favore del Comune, unico soggetto a proprio dire responsabile, così come quelle di escludere una propria responsabilità adducendo il caso fortuito.