FACEBOOK POST DIFFAMATORI: La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50/2017, ha emanato un importante pronuncia in tema di social network.
Attraverso la sentenza in commento la Suprema Corte, ha ribadito un principio già espresso in precedenza con la sent. n.24431/2015, secondo la quale la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook, integra un ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen.
L’aggravante risiede nell’uso di un mezzo di pubblicità che è in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Il tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, si concretizza in una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero quantitativamente apprezzabile di persone.
Il reato di diffamazione disciplinato dall’art. 595 c.p. definisce in tal modo il comportamento di chi comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione.
La condotta è punita con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 1.032 euro.
Qualora l’offesa consista poi nell’attribuzione di un fatto determinato il codice prevede una pena alla reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.
Infine, se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Si può quindi decidere di chiedere un risarcimento danni promuovendo un autonomo giudizio in sede civile o meglio ancora costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale .
I social network, dove lo scambio dei contenuti pubblici avviene in modo incontrollato, attraverso il mezzo informatico, può determinare, come in ipotesi come quelle prese in considerazione, a volte anche inconsapevolmente delle potenziali lesioni degli interessi dei terzi.
Concludendo, chi pubblica messaggi diffamatori sulla propria bacheca facebook o un commento su quella altrui, rischia fino a tre anni di reclusione.