Fine Matrimonio di interesse : La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 402/2018 del 10 gennaio 2018, si esprime sulla validità del matrimonio contratto ai soli fini di interesse e sulla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Gli ermellini, pronunciandosi nel merito hanno avuto modo di precisare che, il matrimonio contratto ai soli fini di interesse, sia anche reciproco, e poi naufragato in meno di un mese non consente all’ex coniuge di chiedere l’assegno di mantenimento.
La pronuncia, ha tratto origine da una vicenda, ove l’ex moglie chiedeva la corresponsione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, nonostante fosse evidente che il matrimonio era stato contratto a soli fini di interesse.
Infatti gli ‘pseudo’ coniugi, si erano determinati a contrarre matrimonio unicamente per trarre benefici economici l’uno nei confronti dell’altro.
La ‘pseudo moglie’ per sostenere le sue ragioni volte ad ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento, aveva sostenuto che la mancata instaurazione della convivenza non fosse condizione rilevante per escludere il diritto all’assegno di mantenimento e a sostegno della sua tesi citava una sentenza della Corte di Cassazione la n. 1162/2017 secondo la quale alla breve durata del matrimonio, non poteva essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento.
La succitata sentenza, prevedeva infatti che, anche nei casi in cui il matrimonio fosse naufragato in pochi mesi, ma sussistessero gli elementi costitutivi della non addebitabilità della separazione del coniuge richiedente, della non titolarità, da parte del medesimo di adeguati redditi propri, o comunque di redditi tali che consentissero di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e della sussistenza di una disparità economica tra le parti, poteva ritenersi validamente concedibile l’assegno di mantenimento, e tale pronuncia concludeva dicendo che al più potava assumere rilievo con riferimento alla durata del matrimonio, il quantum da riconoscere nell’assegno di mantenimento.
La Corte, motivando dettagliatamente la propria ordinanza, in controtendenza al parere espresso dai colleghi in altra circostanza, hanno invece sottolineato che: l’assegno di mantenimento può essere attribuito in costanza di un vero e proprio matrimonio in cui venga in luce uno stile di vita in funzione del quale è poi possibile riconoscere un mantenimento della parte economicamente svantaggiata.
Nel caso di specie invece, e nell’evidenza di un matrimonio contratto esclusivamente per puro interesse, dove non sussiste comunione materiale e spirituale tra i coniugi, mancando per atro l’affectio coniugalis, elemento essenziale e imprescindibile del matrimonio, nessuna corresponsione dell’assegno di mantenimento è dovuta.
In conclusione, i Supremi Giudici della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che essendo stato il matrimonio tra i due ‘pseudo coniugi’ contratto esclusivamente per fini economici, senza che tra le parti vi fosse stata alcuna condivisone di vita, non poteva pertanto essere riconosciuto l’assegno di mantenimento.