La Corte di Cassazione, con una decisione che si discosta dall’orientamento precedente, la n. 1890 depositata il 28 gennaio 2013, ha affermato che il condomino che subisce un furto in appartamento con l’ingresso dei ladri saliti dalle impalcature esterne non ha diritto al risarcimento se in assemblea ha votato anche lui per non dotare i ponteggi di allarme.
Nel caso di specie è stato per la prima volta preso in considerazione il comportamento del derubato che ha esonerato dalla responsabilità la ditta esecutrice dei lavori e il condominio. Infatti, in passato per il riconoscimento del diritto al risarcimento danni per il furto subito dal condomino, i giudici sia di merito e che di legittimità avevano ritenuto sufficiente la dimostrazione che il furto fosse avvenuto attraverso ponteggi, privi di sistemi di allarmi.
La Cassazione, confermando quanto già deciso dalla Corte di Appello, ha ritenuto che, nel caso de quo, non vi fosse prova che il ponteggio possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento del ricorrente. Al contrario risultava tuttavia provato che fosse stata “omessa qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri”, infatti i gioielli poi rubati erano incustoditi all’interno dell’appartamento; oltre al fatto che il ricorrente aveva partecipato e aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio, malgrado la sollecitazione dell’impresa, aveva deciso di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo, assumendosi quindi il rischio di un eventuale furto.
Tale comportamento integra il caso fortuito, inteso come fatto del terzo, che esonera da ogni responsabilità il condominio e l’impresa esecutrice dei lavori.
Su tali considerazioni, è stato negato il risarcimento al condomino.