Fatta eccezione per i box o i parcheggi situati all’interno di ciascun condominio, quando si tratta di spostarsi da una zona all’altra della città, soprattutto se densamente abitate, gli automobilisti hanno vita difficile poiché spesso risulta davvero un’impresa trovare un parcheggio per la propria vettura.
A tale difficoltà, ogni Comune può stabilire delle aree ubicate al di fuori della carreggiata e delimitate con strisce di apposito colore blu, destinate alla sosta a tempo dei veicoli dietro pagamento di una somma il cui importo varia a seconda della durata della sosta medesima da riscuotere mediante dispositivi di controllo posti nelle immediate vicinanze.
Spesso all’ingresso di tale aree – alcune custodite, altre no – è affisso un Regolamento che detta le condizioni e le tariffe relative alla sosta delle vetture.
Cosa succede, invece, se nelle aree non custodite, l’automobilista subisce il furto della propria vettura? Chi è responsabile?
Orbene, secondo la Suprema Corte la creazione di tali spazi non implica affatto l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli pareggiati al suo interno qualora l’avviso “parcheggio incustodito” risultasse esposto chiaramente ed in modo inequivocabile e percepibile prima della conclusone del contratto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.21831/2013, ha pertanto escluso la responsabilità per furto d’auto in capo alla pubblica amministrazione se il contenuto del regolamento era stato affisso nella struttura in cui era palese l’intenzione dell’amministrazione di escludere l’obbligo di custodia del veicolo.