Genitore assente risarcimento In fase di separazione e divorzio, il Giudice dispone l’obbligo di versare assegno di mantenimento a favore del figlio minorenne e dispone il calendario di visita tra genitore non collocatario e figlio (solitamente uno o due giorni la settimana, oltre a week end alternati).
Il genitore che si disinteressa dei figli dal punto di vista prettamente economico rischia di incorrere in una denuncia penale per violazione degli obblighi famigliari.
Se poi il disinteresse è totale e riguarda il lato più affettivo, il padre può essere chiamato in causa dagli stessi figli una volta diventati maggiorenni e potrebbe essere chiamato a risarcire loro il danno non patrimoniale, come sancito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11564/2016.
Infatti, da un lato esiste il dovere imposto costituzionalmente per i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli, dall’altro, vi è il diritto di ogni figlio a crescere con entrambi i genitori, nonostante questi siano separati e, anzi, in tal caso, a mantenere i rapporti equilibrati e continuativi con entrambi.
Così i figli, una volta diventati maggiorenni possono chiamare in causa il padre e chiedere il risarcimento per danno morale per la sua assenza e la mancata presenza della figura paterna.
E questo anche se vi è stato il consenso dell’altro genitore al fatto che l’ex coniuge volti le spalle alla famiglia e scompaia nel buio.
L’inerzia e il totale disinteresse del padre nell’instaurare un rapporto affettivo con il figlio può così perfettamente integrare una lesione dei valori fondamentali della persona e, pertanto, implicare la possibilità di un risarcimento per danno morale.