Gratuito patrocinio: si calcola il reddito di cittadinanza? Si. È stato chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 313 del 2021: per usufruire del gratuito patrocinio va calcolato anche il reddito di cittadinanza.
Può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro» seguendo all’articolo 76 del Testo unico sulle spese di giustizia. Nello specifico, la componente reddito è data «dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante». Nella determinazione del reddito «si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».
Non si potrà, dunque, usufruire del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato se per effetto dell’erogazione delle somme si superi il limite di reddito previsto.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche quelli non sottoposti a tassazione, come il reddito di cittadinanza.
Gratuito patrocinio. Cos’è e chi può usufruirne? Per capire meglio la questione, occorre chiarire cosa sia il beneficio in questione e chi può usufruirne.
Tutti i cittadini hanno diritto alla difesa. Il Gratuito Patrocinio, o Patrocinio a spese dello Stato è l’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei soggetti non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice.
Presupposto fondamentale è che il reddito dei soggetti che ne facciano richiesta non superi gli € 11.369,24.
L’ammissione al Gratuito Patrocinio può essere richiesta da:
- a) gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- b) gli apolidi;
- c) gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro:
Inoltre, se il richiedente convive con il coniuge (o compagno) e/o altri familiari, nella determinazione del limite di reddito come sopra indicato si considerano anche i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo familiare, compreso l’istante.
Ultime pronunce della Corte di Cassazione in tema di gratuito patrocinio e reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che «ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa» (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362).
Secondo la Corte, per la determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile» (Cassazione – Ordinanza n. 24378 del 2019).