Nonostante il web offra sempre più siti che presentano recensioni fatte da altri visitatori e che possono “consigliarci” o confermare la scelta di un ristorante, albergo, hotel, agriturismo, è possibile che ci capiti di prendere, come direbbero a Roma, una “sòla”.
E così, molto spesso, le nostre tanto attese vacanze si rovinano perché l’albergo scelto è ben lontano da quello che avevamo visto su internet o su qualche brochure.
Il Tribunale della Capitale, con sentenza n. 15634/2015, ha riconosciuto una nuova tipologia di danno ad una famiglia di turisti che, ospiti di una struttura alberghiera presentata come quattro stelle e vista mare, si affacciava in verità su altri edifici, aveva arredo liso, la pulizia delle stanze lasciava a desiderare , serrature delle porte arrugginite e come compagni di stanza (non voluti e accettati) insetti e blatte.
Non importa se erano stati i turisti a scegliere tale struttura: secondo il Tribunale capitolino l’agenzia di viaggi e il tour operator dovevano sincerarsi delle effettive qualità che l’albergo offriva nel web e sul dèpliant.
L’agenzia di viaggi, infatti, in base al Codice del Turismo, è responsabile delle informazioni fornite nel pacchetto offerto, mentre i tour operator è responsabile dell’effettività e della qualità di quanto proposto e del corretto contenuto dei cataloghi.
Così l’organizzatore e l’intermediario sono stati condannati in solido tra loro a rifondere non solo la differenza del prezzo tra l’hotel prenotato e un altro di categoria superiore al quale avrebbero avuto diritto, ma a rimborsarli anche il danno non patrimoniale da vacanza rovinata previsto all’art. 47 del D.Lgs. 79/2011 a seguito dei disagi subiti che hanno di gran lunga limitato e ridotto i benefici e le aspettative della vacanza.