Il decoro architettonico del condominio è l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonica fisionomia. Ma i condizionatori posti all’esterno della facciata condominiale possono violare tale decoro?
A tale quesito la Cassazione, nella sentenza 20985 del 2014, ha risposto positivamente, respingendo il ricorso e confermando la sentenza d’appello, che aveva affermato che la rottura della continuità della gronda del tetto, provocata dall’installazione di due apparecchi sulla facciata condominiale, era da configurarsi come alterazione dell’«aspetto armonico» dell’edificio.
Costituisce, infatti, innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si riflette negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.
Inoltre si rileva che, al fine di accertare la legittimità, ai sensi dell’art. 1120, comma 2°, c.c., dell’innovazione è irrilevante che l’autorità preposta alla indicata tutela abbia autorizzata l’opera.