Accade non di rado che i nostri figli, vuoi per il desiderio di uscire rapidamente dalla Scuola e riabbracciarci o ritrovare i propri amici, vuoi per imprudenza o distrazione, purtroppo, scivolino lungo gli scalini dell’istituto scolastico, riportando lesioni, spesso anche gravi.
Orbene, laddove gli studenti riportino lesioni e danni fuori dall’istituto scolastico non saranno i medesimi istituti scolastici – né tantomeno il Ministero dell’Istruzione – responsabili del danno, bensì i genitori o chi ne fa le veci.
Così ha stabilito la Terza Sezione Civile della Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 19160 del 06.11.2012 che ha riconosciuto “in capo all’istituto scolastico gli obblighi di sorveglianza e di tutela allorché l’allievo si trovi ancora all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode“.
Alla luce infatti dell’art. 2051 c.c., grava sui soli genitori, in qualità di custodi, l’obbligo di sorveglianza e custodia nei confronti dei figli studenti laddove gli stessi riportino delle lesioni fuori dall’istituto scolastico, sussistendo invece una responsabilità della Scuola solo ed unicamente nelle ipotesi di lesioni verificatesi al suo interno.