Numerosi sono i matrimoni che entrano in crisi a causa della scoperta di relazioni extraconiugali che spesso si consumano anche per lunghissimi anni parallelamente al matrimonio, in totale violazione del reciproco obbligo di fedeltà stabilito all’art. 143 c.c.
In sede di separazione, l’esistenza di una relazione stabile adulterina è una valutazione personale che non può essere espressa dal teste, il quale può solo limitarsi a riferire i fatti reali e concreti che ha potuto personalmente vedere.
Con singolare sentenza del Tribunale meneghino del 01.10.2013, si legge, infatti, che una relazione stabile extraconiugale – che non può essere oggetto di prova – conserva in sé diverse connotazioni.
In primo luogo, una nozione socio-cultirale, nel senso di rivelare un fatto deprecabile, in quanto si fa riferimento ad un approccio sentimentale che nasce, vive e si alimenta fuori dal matrimonio; una nozione giuridica, poiché si richiama una relazione di fatto, denotata da stabilità e continuità e, infine, una nozione antropologica, laddove si fa riferimento ad un vincolo affettivo, in cui vi è scambio di sentimenti ed interessi.
Pertanto, il teste non potrà effettuare, in sede di testimonianza, valutazioni personali e soggettive, limitandosi, invece, a descrivere i fatti reali che ha potuto personalmente vedere e constatare, come, per esempio, la frequenza delle occasioni di incontro, lo scambio di comuni abitudini di vita, senza nulla riferire circa la stabilità della relazione.