Il “principio di affidamento” non autorizza il capo di un’ equipe medica a scaricare la colpa sui Colleghi per errori avvenuti “sul campo”.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, un medico specialista in ginecologia, durante un delicato intervento aveva asportato ad una paziente l’ovaio sinistro al posto dell’ovaio destro.
Il chirurgo capo dell’equipe – condannato in secondo grado per lesioni colpose – aveva dedotto in sua difesa che tale errore era stato determinato dai medici che in precedenza si erano occupati del caso (anch’essi condannati), asserendo che lui si era basato sulla cartella clinica cartacea proveniente da altro medico e che durante l’intervento avvenuto in laparoscopia, “per una incredibile fatalità” l’ovaio destro – malato – si era normalizzato apparendo sano, mentre quello sinistro si presentava notevolmente aumentato di volume.
Gli Ermellini della Quarta Sezione Penale con sentenza n. 48226/2012 – confermando la sentenza della Corte d’Appello – hanno dichiarato che detto principio di affidamento non può essere invocato a propria discolpa laddove non siano state osservate le minime ed elementari regole di diligenza e prudenza e si sia fatto riferimento esclusivo all’annotazione proveniente da altro medico “senza fare alcun rapido, agevole e sicuro riscontro ecografico e che a nulla vale, in casi del genere “la visione endoscopica che non risulta risolutiva, poiché non in grado di evidenziare quale fosse l’ovaio malato da asportare”.
In linea di principio dunque, la Suprema Corte ha sancito che “deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell’intervento, il quale facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala operatoria, ha proceduto all’operazione senza avere prima effettuato un riscontro o una verifica della stessa”.
La Suprema Corte, per quanto concerne la responsabilità del medico che, per discolparsi, fa esclusivo affidamento sul precedente operato dei Colleghi ha sancito che deve considerarsi negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell’intervento, il quale facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala operatoria, ha proceduto all’operazione senza avere prima effettuato un riscontro o una verifica della stessa”.