La concessione gratuita di una casa da parte di amici all’ ex non giustifica una ridotta contribuzione del padre riguardo al figlio minorenne. Lo afferma la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n.12193 del 20 maggio 2013, ha respinto il ricorso di un uomo che si era visto aumentare l’importo dell’assegno di mantenimento a favore della figlia.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’assegno di mantenimento in favore della figlia, è suscettibile di aumento anche se il genitore affidatario riceve un’abitazione in comodato d’uso gratuito.
Non rileva dunque per la Corte di Cassazione ai fini dell’ aumento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio che la donna avesse avuto in comodato d’uso gratuito un’abitazione che l’abbia quindi agevolata nel risparmio di una locazione; come non rileva che la stessa fosse in possesso di quote di compartecipazione a due società di famiglia nonché della contitolarità, assieme all’ex marito, di un conto corrente in banca con cospicuo saldo in favore del figlio.
In particolare a determinare l’aumento dell’importo in favore della figlia è il fatto che, a differenza dell’uomo che è un imprenditore, la donna non svolge invece attività lavorativa, pur avendo essa possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, considerato il suo titolo di studio.
Sentenza questa che non potrà non suscitare polemiche!