Nella fattispecie, un’addetta alle vendite era stata sanziona dall’azienda presso cui lavorava per non essersi presentata al lavoro il giorno dell’Epifania.
Sia il Tribunale di primo che quello di secondo grado hanno giudicato tale sanzione disciplinare illegittima poiché il datore di lavoro non può obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo, anche se infrasettimanale.
Di tale avviso è stata anche la Cassazione che, nella sentenza n. 16592/2015, ha affermato che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c’è l’accordo con il datore di lavoro.
Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che il riposo per le festività non funge solo da ristoro ma rappresenta un’importante fruizione di tempo libero qualificato, che non può essere tolto unilateralmente dal datore di lavoro.
Gli Ermellini hanno sottolineato, infine, che l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività sussiste solo per i dipendenti di istituzioni sanitarie (pubbliche o private) per esigenze di servizio.
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